Aggiornamento MAGGIO 2020
1. INTRODUZIONE
La lotteria nazionale degli scontrini è il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico.
Partecipare è semplice: tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro, possono partecipare alle estrazioni annuali e mensili (con decorrenza da determinare, anche settimanali).
L’inizio della lotteria – previsto originariamente al 1° luglio 2020 – è stato differito dal decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020) al 1° gennaio 2021, in considerazione delle oggettive difficoltà degli esercenti legate all’emergenza da Coronavirus.
Ogni acquisto genera un numero di biglietti “virtuali” che consentono la partecipazione alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro.
Prima dell’emissione dello scontrino è necessario chiedere all’esercente di abbinare allo stesso il proprio “codice lotteria”, cioè il codice alfanumerico che si ottiene accedendo all’area pubblica del “Portale lotteria”
(www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Per avere il codice lotteria non serve registrarsi all’area riservata del Portale, basta inserire il codice fiscale nell’area pubblica. Una volta generato, il codice lotteria può essere utilizzato per tutti gli acquisti e partecipare a tutte le estrazioni. È sufficiente stamparlo su carta o salvarlo su un dispositivo mobile (come smartphone, tablet, cellulare) e mostrarlo al negoziante al momento dell’acquisto. La nuova lotteria prevede estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zero contanti”. Chi paga con la moneta elettronica (per esempio, bancomat, carta di credito, carta di debito) partecipa a entrambe le estrazioni. Infine, tutte le vincite alla lotteria degli scontrini sono esenti da imposte.
2. LE REGOLE
Come funziona
Il funzionamento della lotteria, che parte il 1° gennaio 2021, è riportato nel provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sul quale il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole.
Per partecipare alla lotteria occorre mostrare al negoziante, al momento dell’acquisto di importo pari o superiori a 1 euro, il proprio “codice lotteria” che verrà abbinato allo scontrino.
Ogni scontrino genera un numero di “biglietti virtuali” della lotteria pari a un biglietto per ogni euro di spesa, con un arrotondamento se la cifra decimale supera i 49 centesimi (per esempio, con 1,50 euro si ottengono due biglietti).
Maggiore è l’importo speso maggiore sarà il numero di biglietti associati che vengono emessi, fino a un massimo di 1.000 biglietti per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro.
L’esercente, attraverso un lettore ottico collegato al registratore telematico, effettua il collegamento tra lo scontrino e il codice lotteria del contribuente e trasmette i dati all’Agenzia delle entrate, in pratica come accade in farmacia con la Tessera sanitaria.
Il codice lotteria è un codice “pseudonimo” alfanumerico, composto da 8 caratteri, che viene associato al codice fiscale del consumatore in maniera univoca e casuale (random), senza alcun obbligo di identificarsi. Ogni consumatore può generare più codici, tutti ugualmente validi per partecipare alla lotteria.
Chi si registra sull’area riservata del Portale Lotteria, inoltre, può controllare i propri scontrini, trasmessi all’Agenzia delle entrate, come pure il numero dei biglietti virtuali a essi associati e il numero totale di biglietti della prossima estrazione. Spetta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicare al consumatore l’eventuale vincita.
ATTENZIONE
Non occorre conservare gli scontrini sia per partecipare alla lotteria sia per riscuotere i premi (conviene custodire gli scontrini solo a fini di garanzia, cambio merce, eccetera).
Chi può partecipare
Possono partecipare alla lotteria tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia, che acquistano beni o servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Non partecipano alla lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti online e quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione. Nella fase di avvio, non sono coinvolti nella lotteria gli acquisti documentati con fatture elettroniche e quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono inviati al sistema Tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari, per i quali il cliente comunica il codice fiscale). Non partecipano alla lotteria degli scontrini, infine, ulteriori acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.
Come ottenere il “codice lotteria”
Per acquisire il codice lotteria occorre accedere all’area pubblica del Portale Lotteria, www.lotteriadegliscontrini.gov.it, messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Non serve alcuna registrazione: basta digitare il proprio codice fiscale sul Portale e il servizio online produce un codice alfanumerico, anche in formato barcode (codice a barre). Una volta ottenuto, è sufficiente stampare il proprio codice lotteria o salvarlo sul proprio dispositivo mobile: smartphone, tablet e cellulare.
Nessun problema nel caso in cui si smarrisce il codice: basta accedere nuovamente al Portale dedicato, inserire il proprio codice fiscale e visualizzare un nuovo codice lotteria, che potrà essere stampato o salvato sul proprio dispositivo mobile.
Il servizio per la generazione del codice lotteria sarà disponibile, successivamente,
nell’area pubblica del Portale Lotteria.
Il Portale Lotteria
Il Portale Lotteria è costituito da due aree: una pubblica e un’altra riservata.
L’area pubblica, cui si accede liberamente senza autenticazione:
• consente di generare il codice lotteria
• contiene tutta una serie di informazioni relative alla lotteria, quali
– il calendario delle estrazioni
– lo stato delle singole estrazioni
– i codici vincenti degli scontrini commerciali e quelli relativi ai premi non reclamati
– le informazioni riguardanti il gioco, le modalità di partecipazione e di riscossione dei premi.
L’area riservata, accessibile tramite Spid, le credenziali Fisconline ed Entratel o la Carta nazionale dei servizi (Cns), consente di:
• consultare il proprio profilo, contenente le informazioni inserite nella fase di registrazione
• controllare il numero di biglietti virtuali della lotteria associati al singolo scontrino commerciale ricevuto
• verificare le vincite
• tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.
Inoltre, nell’area riservata è possibile attivare sms e altri mezzi di comunicazione.
Sempre nell’area riservata è possibile esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati come, per esempio, opporsi al trattamento (per esempio inibire la generazione di nuovi codici lotteria o l’ulteriore utilizzo di quelli già generati) e chiedere la cancellazione dei dati (per esempio, eliminare l’associazione tra il codice lotteria e i documenti commerciali).
Infine, è possibile consultare i codici lotteria associati al proprio codice fiscale, con la relativa data di generazione.
I dati relativi al singolo documento rilasciato e al numero dei biglietti virtuali della lotteria associati, come pure le vincite (se presenti) sono disponibili sul Portale per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un tempo non superiore a 24 mesi dalla loro acquisizione.
Nell’area pubblica e nell’area riservata del Portale è sempre possibile effettuare segnalazioni di eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità riscontrate nelle diverse funzionalità del sistema di partecipazione alla lotteria.
3. LE ESTRAZIONI E I PREMI
La lotteria degli scontrini prevede estrazioni mensili e annuali. Con decorrenza da determinare, ci saranno anche estrazioni settimanali.
Chi effettua il pagamento in contanti partecipa solo alle estrazioni “ordinarie”. Chi utilizza strumenti di pagamento elettronico partecipa sia alle estrazioni ordinarie sia a quelle “zero contanti”. A queste ultime partecipano non solo i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i soggetti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Quando avvengono le estrazioni
Il calendario delle estrazioni è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e sul Portale Lotteria.
Le estrazioni mensili hanno luogo ogni secondo giovedì del mese. Sempre di giovedì sono previste le estrazioni settimanali, la cui decorrenza è da stabilire.
ATTENZIONE
Ogni contribuente può partecipare, con uno stesso scontrino, a una estrazione settimanale, a una mensile e a una annuale.
Partecipano all’estrazione mensile tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nel mese oggetto dell’estrazione.
Partecipano all’estrazione annuale tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nell’anno oggetto dell’estrazione. Con decorrenza da determinare, parteciperanno all’estrazione settimanale tutti i corrispettivi
trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nella settimana oggetto dell’estrazione.
È possibile consultare le estrazioni e verificare l’eventuale vincita all’interno del Portale Lotteria.
Una Commissione di controllo delle estrazioni, nominata dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha il compito di controllare la regolarità delle operazioni di estrazione.
Quando l’estrazione vincente è nulla
L’estrazione del biglietto vincente è nulla se il biglietto “virtuale” è associato a un corrispettivo già vincente nel corso dell’estrazione oppure annullato o reso.
Inoltre, è nulla se il biglietto virtuale è riferito a un codice lotteria di una persona fisica non residente in Italia, alla data di acquisto dei beni e dei servizi, oppure aun codice lotteria per cui il consumatore abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione degli stessi.
Quali sono i premi
La lotteria prevede premi per le estrazioni “ordinarie” e ulteriori premi per quelle “zero contanti”, riservate ai pagamenti cashless (non in contanti). Tutti i premi della lotteria non sono assoggettati ad alcuna tassazione.
La vincita è pagata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.
ESTRAZIONI “ORDINARIE”
Per le estrazioni ordinarie sono previste:
• un premio da 1 milione di euro per il vincitore dell’estrazione annuale
• 3 premi da 30.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili
• 7 premi da 5.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali (la cui decorrenza verrà determinata).
Come viene comunicata la vincita
I vincitori sono informati immediatamente tramite sms, e-mail o instant messaging se i relativi dettagli sono stati forniti dal consumatore nell’area riservata del Portale Lotteria.
In ogni caso, chi vince riceve anche una comunicazione formale che può avvenire in due modi:
1. tramite una Pec (Posta elettronica certificata) inviata all’indirizzo che il consumatore ha indicato sul Portale Lotteria
2. tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno che viene recapitata all’ultimo domicilio fiscale conosciuto dall’Agenzia.
I premi devono essere reclamati entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. In caso contrario, concorreranno alla formazione di eventuali altri premi da distribuire in occasione del concorso annuale.
Per sapere se si è tra i fortunati, basta accedere all’area riservata del Portale Lotteria con Spid, le credenziali Fisconline ed Entratel o la Carta nazionale dei servizi (Cns): i vincitori ricevono immediatamente una notifica che segnala la vincita, senza necessità di controllare.
La comunicazione della vincita avviene tramite una Pec, se fornita dal consumatore nell’area riservata del Portale.
Se l’indirizzo di Pec non è stato comunicato oppure non è attivo, o la casella è satura al momento della comunicazione, per reperire le informazioni necessarie per la comunicazione della vincita all’indirizzo di residenza o domicilio fiscale si utilizzano i dati disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o in Anagrafe Tributaria.
In tali situazioni l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica l’obbligo di recarsi, entro 90 giorni, presso la sede territorialmente competente in base alla residenza o al domicilio fiscale del vincitore. Entro lo stesso termine, il vincitore deve comunicare o confermare le modalità prescelte di pagamento.
La comunicazione all’esercente
Il negoziante che risulta vincitore della lotteria “zero contanti” riceve una comunicazione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che lo individua sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria.
Anche in questo caso sono adottate tutte le procedure adeguate e misure idonee a garantire la riservatezza circa l’identità del vincitore.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la residenza coincide con la sede legale o, in mancanza, con la sede amministrativa, se stabilite nel territorio dello Stato.
Coincide invece con la sede secondaria o con quella della stabile organizzazione nel territorio dello Stato se la sede legale e la sede amministrativa sono stabilite fuori del territorio dello Stato.
Come vengono utilizzati i dati
Il Sistema Lotteria è una banca dati costituita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestita da Sogei Spa, alimentata dalle informazioni sui corrispettivi comunicate dall’Agenzia delle entrate.
La banca dati del Sistema Lotteria contiene le seguenti informazioni memorizzate:
a. la partita Iva e denominazione del cedente/prestatore
b. l’identificativo/progressivo completo del documento trasmesso
c. la data e l’ora del documento
d. l’importo del corrispettivo, pagato in contanti, e quello versato con strumenti elettronici (esclusivamente per le estrazioni dei premi previsti dalla lotteria cashless), come pure l’importo del corrispettivo non pagato
e. il codice lotteria del cliente
f. la data della trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate
Il trattamento dei dati è previsto dall’articolo 1, comma 544, della legge 232/2016, come modificato dal decreto legge 119 del 2018. Le informazioni e i dati raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria sono trattati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente per le finalità della lotteria, in qualità di titolare autonomo. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli si avvale di Sogei come responsabile del trattamento dati.
I dati forniti dal consumatore nell’area pubblica del Portale Lotteria sono utilizzati esclusivamente per generare il codice lotteria e sono trattati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le sole finalità della Lotteria.
I dati acquisiti dal Sistema Lotteria sono resi disponibili ai consumatori sul Portale Lotteria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In un’apposita sezione del Portale Fatture e corrispettivi, gestito dall’Agenzia delle
entrate, mette a disposizione di ciascun esercente i dati trasmessi (con esclusione del codice lotteria) per consentire una verifica sui propri dati per le attività connesse alla lotteria.
La partecipazione dei biglietti generati alle singole estrazioni – annuale, mensili e (con decorrenza da stabilire) settimanali – è determinata dalla data di acquisizione dei dati dal Sistema Lotteria.
4. LA LOTTERIA “ZERO CONTANTI”
Con un provvedimento di prossima emanazione, attualmente al vaglio del Garante della Privacy, saranno definite le regole dell’estrazione aggiuntiva “zero contanti”, riservata a chi effettua gli acquisti con la moneta elettronica (per esempio, bancomat, carta di credito, carta di debito).
I premi di questa lotteria sono più elevati e ad essere premiato sarà anche l’esercente.
In particolare, sono previste estrazioni mensili, annuali e – con decorrenza da determinare – anche settimanali, con i seguenti premi:
2 premi per l’estrazione annuale
• un premio da 5 milioni di euro per il consumatore
• un premio da 1 milione di euro per l’esercente.
20 premi per le estrazioni mensili
• 10 premi di 100.000 euro ciascuno ai consumatori
• 10 premi di 20.000 euro ciascuno agli esercenti.
30 premi per le estrazioni settimanali (decorrenza da stabilire)
• 15 premi di 25.000 euro ciascuno per i consumatori
• 15 premi di 5.000 euro ciascuno per gli esercenti.
ATTENZIONE
Per la lotteria “zero contanti” il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l’esercente.
I controlli sui vincitori delle estrazioni “zero contanti” Data la particolare entità dei premi, per verificare che il corrispettivo sia stato effettivamente pagato con strumenti elettronici, saranno effettuati controlli su
tutte le vincite per accertarsi che il pagamento sia effettivamente avvenuto con modalità cashless (non in contanti).
Per ridurre al minimo l’aggravio sugli esercenti, i controlli saranno effettuati inizialmente sui consumatori vincenti. Solo se il riscontro non è possibile, le verifiche saranno effettuate anche sugli esercenti.
5. PER SAPERNE DI PIÙ
Legge n. 232/2016 – articolo 1, commi da 540 a 544 – (previsione di lotteria nazionale per i contribuenti persone fisiche che effettuino acquisti di beni e servizi al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi) Decreto legge n. 124/2019 – articolo 19, comma 1, lett. a – e articolo 20, comma 1, lett. a, b e c (esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini e istituzione di premi speciali per il cashless) Decreto legge n. 34/2020 – articolo 141 (misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) Provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020 (funzionamento della lotteria degli scontrini)